Manutenzione della caldaia: la normativa di riferimento
Un primo provvedimento che riguarda la manutenzione caldaia è il DPR 16 aprile numero 74 del 2013, che definisce i criteri generali
La corretta e periodica manutenzione dell’impianto di riscaldamento è fondamentale per ridurre i consumi ma anche e soprattutto per questioni di sicurezza. Da tutto ciò può conseguire una diminuzione delle spese da sostenere per riscaldare la casa. In Italia la normativa sulla manutenzione delle caldaie e la gestione e il controllo degli impianti termici è molto chiara, pur essendo in costante evoluzione per recepire le direttive dell’Unione Europea.
I riferimenti normativi
Un primo provvedimento che riguarda la manutenzione caldaia è il DPR 16 aprile numero 74 del 2013, che definisce i criteri generali che riguardano l’esercizio, la conduzione, la manutenzione e il controllo degli impianti termici, sia per la climatizzazione invernale che per quella estiva e per la produzione di acqua sanitaria.
Il secondo riferimento normativo è costituito dal DM del 10 febbraio 2014, che ha introdotto il nuovo modello di libretto di impianto e un rapporto di controllo di efficienza energetica.
Cos’è il libretto della caldaia
Il libretto della caldaia è come se fosse una sorta di carta d’identità dell’impianto, che include le caratteristiche tecniche, ma anche le modifiche che via via possono essere fatte nel corso del tempo.
C’è un libretto che riguarda gli impianti con potenza inferiore a 35 kW e un altro che riguarda gli impianti con potenza superiore a 35 kW. Il manutentore si occupa del controllo dell’impianto e della compilazione degli appositi moduli. Per legge ogni regione italiana si deve dotare di un catasto degli impianti termici per la gestione del libretto.
Le differenze tra il controllo fumi e la manutenzione
È molto importante far controllare periodicamente la caldaia. Da un lato si contribuisce ad una maggiore sicurezza dell’impianto. Dall’altro si considera l’elemento costituito dal risparmio. Prendersi cura dell’efficienza energetica e del giusto funzionamento della caldaia aiuta a mantenere basse le bollette.
L’intervento di manutenzione non si esaurisce con il controllo dell’efficienza energetica. Infatti può coincidere anche il controllo dei fumi. La manutenzione è obbligatoria ad intervalli regolari, tenendo conto della documentazione tecnica del progettista o del fabbricante.
Secondo l’articolo 7 del Decreto Legislativo 192 del 2005, con l’esecuzione del controllo, il manutentore è tenuto a redigere un rapporto tecnico. Quest’ultimo deve essere effettuato dopo il controllo e dopo aver provveduto ad una manutenzione adeguata.
Si deve compilare l’allegato F per l’impianto termico con potenza maggiore o uguale a 35 kW. Si deve, invece, compilare l’allegato G per un impianto con potenza termica minore di 35 kW.
Il controllo dell’efficienza energetica deve essere fatto nel caso della prima messa in funzione dell’impianto o nel caso sia stato necessario sostituire il generatore di calore oppure delle altre componenti che possono influire in qualche modo nel modificare l’efficienza energetica di tutto l’impianto stesso.